Art. 18

Riunioni del consiglio di amministrazione

In vigore dal 11 dic 2018
Riunioni del consiglio di amministrazione 1.   Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente. 2.   Il direttore dell’Ufficio BEREC partecipa alle deliberazioni, tranne a quelle relative all’, senza diritto di voto. 3.   Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Il presidente indice inoltre riunioni straordinarie su propria iniziativa, su richiesta della Commissione o di almeno tre dei suoi membri. 4.   Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante. 5.   I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti possono farsi assistere alle riunioni da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno. 6.   L’Ufficio BEREC provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.
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