Art. 17
Presidente e vicepresidenti del consiglio di amministrazione
In vigore dal 11 dic 2018
Presidente e vicepresidenti del consiglio di amministrazione
1. Il presidente e i vicepresidenti del consiglio di amministrazione sono le persone nominate presidente e vicepresidenti del comitato dei regolatori. Il mandato è di pari durata.
In deroga al primo comma, il consiglio di amministrazione può, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, eleggere a presidente o a vicepresidenti altri membri del consiglio di amministrazione, tra i suoi membri rappresentanti gli Stati membri. Il loro mandato ha durata pari a quella del mandato del presidente e dei vicepresidenti del comitato dei regolatori.
2. Uno dei vicepresidenti assume ex officio le funzioni di presidente quando quest’ultimo non è in grado di esercitare tali funzioni.
3. Su richiesta, il presidente del consiglio di amministrazione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esercizio delle funzioni dell’Ufficio BEREC.
Storico versioni
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