Art. 15

Composizione del consiglio di amministrazione

In vigore dal 11 dic 2018
Composizione del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione è composto dalle persone nominate membri del comitato dei regolatori e da un rappresentante di alto livello della Commissione. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha diritto di voto. Ciascuna ANR che effettua una nomina ai sensi dell’, paragrafo 1, secondo comma, può nominare membro del consiglio di amministrazione una persona diversa dal membro del comitato dei regolatori. Tale persona è il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o il sostituto di uno di essi. 2.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente che rappresenta il membro in sua assenza. I supplenti di ciascun membro sono le persone nominate supplenti dei membri del comitato dei regolatori. Anche il rappresentante della Commissione ha un supplente. Ciascuna ANR che effettua una nomina ai sensi dell’, paragrafo 1, secondo comma, può nominare supplente del membro del consiglio di amministrazione una persona diversa dal supplente del membro del comitato dei regolatori. Tale persona è il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, il loro sostituto o il personale dell’ANR. 3.   I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi. 4.   È reso pubblico un elenco aggiornato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti, unitamente alle loro dichiarazioni di interessi.
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