Art. 16
Funzioni amministrative del consiglio di amministrazione
In vigore dal 11 dic 2018
Funzioni amministrative del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni amministrative:
a)
definisce l’orientamento generale delle attività dell’Ufficio BEREC e adotta ogni anno, a maggioranza di due terzi dei suoi membri e in conformità dell’, il documento unico di programmazione dell’Ufficio BEREC, tenendo conto del parere della Commissione;
b)
adotta, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, il bilancio annuale dell’Ufficio BEREC ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio dell’Ufficio BEREC a norma del capo VII;
c)
adotta, rende pubblica e valuta la relazione annuale consolidata sulle attività dell’Ufficio BEREC di cui all’ e trasmette sia la relazione che la valutazione, entro il 1o luglio di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;
d)
adotta le regole finanziarie applicabili all’Ufficio BEREC conformemente all’;
e)
adotta una strategia antifrode proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
f)
assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
g)
adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse di cui all’, paragrafo 3;
h)
adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all’, paragrafo 2, in base a un’analisi delle esigenze;
i)
adotta il proprio regolamento interno;
j)
adotta modalità per garantire l’attuazione dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (18) a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari;
k)
fatta salva la decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, esercita, in relazione al personale dell’Ufficio BEREC, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità con potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità con potere di nomina»);
l)
nomina il direttore e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall’incarico, a norma dell’;
m)
nomina un contabile, conformemente allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, il quale è pienamente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni;
n)
prende tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell’Ufficio BEREC, tenendo conto delle esigenze dell’attività dell’Ufficio BEREC e di una sana gestione del bilancio.
Riguardo alla lettera m) del primo comma, l’Ufficio BEREC può nominare lo stesso contabile di un altro organismo o di un’altra istituzione dell’Unione. In particolare, l’Ufficio BEREC e la Commissione possono convenire che il contabile della Commissione svolga anche le funzioni di contabile dell’Ufficio BEREC.
2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’, paragrafo 1, del medesimo statuto e sull’ del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore i pertinenti poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri.
Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri dell’autorità che ha il potere di nomina al direttore e di quelli subdelegati da quest’ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore.
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