Art. 13

Gruppi di lavoro

In vigore dal 11 dic 2018
Gruppi di lavoro 1.   Qualora sia giustificato, in particolare, per attuare il programma di lavoro annuale del BEREC, il comitato dei regolatori può istituire dei gruppi di lavoro. 2.   Il comitato dei regolatori nomina i presidenti dei gruppi di lavoro, che rappresentano, ove possibile, diverse ANR. 3.   I gruppi di lavoro sono aperti alla partecipazione di esperti di tutte le ANR che partecipano ai lavori del BEREC e alla Commissione. I gruppi di lavoro sono inoltre aperti alla partecipazione del personale dell’Ufficio BEREC, che contribuisce alla loro attività regolamentare e fornisce loro supporto amministrativo. Nel caso dei gruppi di lavoro istituiti per svolgere i compiti di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto ii), gli esperti della Commissione non partecipano. Nei gruppi di lavoro istituiti per svolgere i compiti di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punti iv), vi), vii) e viii), lettera d), punti i), ii), ix), x) e xi), lettera j), punto ii), e lettera l) del presente regolamento e, se del caso, all’, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e lettera j), punto i), del presente regolamento, sono presi in considerazione i pareri degli esperti di altre autorità competenti notificate a norma dell’, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972. Ove necessario, il comitato dei regolatori o i presidenti dei gruppi di lavoro possono invitare singoli esperti di riconosciuta competenza nel settore interessato a partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro caso per caso. 4.   Il comitato dei regolatori adotta il regolamento interno in cui stabilisce le disposizioni pratiche per il funzionamento dei gruppi di lavoro.
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