Art. 12
Modalità di voto del comitato dei regolatori
In vigore dal 11 dic 2018
Modalità di voto del comitato dei regolatori
1. Il comitato dei regolatori decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo diversa disposizione del presente regolamento o di altri atti giuridici dell’Unione.
È necessaria la maggioranza di due terzi dei membri del comitato dei regolatori per i pareri di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e v), e gli orientamenti di cui all’, paragrafo 1, lettera d), punti da i) a iv), vi), vii) e x).
In deroga al secondo comma del presente paragrafo, il comitato dei regolatori può decidere, a maggioranza semplice e caso per caso, di adottare a maggioranza semplice i pareri di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del presente regolamento, relativamente ai progetti di misure di cui all’articolo 76, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972, che portano all’avvio della procedura di cui all’, paragrafo 5, di tale direttiva.
Le decisioni del comitato dei regolatori sono rese pubbliche e menzionano le eventuali riserve di qualsiasi membro su richiesta di quest’ultimo.
2. Ciascun membro dispone di un voto. In assenza di un membro, il supplente è abilitato a esercitare il diritto di voto di tale membro.
In assenza di un membro e del suo supplente, i diritti di voto possono essere delegati a un altro membro.
Il presidente può delegare il diritto di voto in qualsiasi circostanza. Il presidente partecipa al voto, tranne nel caso in abbia delegato il diritto di voto.
3. Il regolamento interno del comitato dei regolatori fissa in modo dettagliato le modalità di voto, comprese le condizioni alle quali un membro può agire per conto di un altro, il quorum e i termini di notifica per le riunioni. Il regolamento interno garantisce inoltre che i membri del comitato dei regolatori ricevano gli ordini del giorno e i progetti di proposte completi in anticipo rispetto a ciascuna riunione, in modo che abbiano la possibilità di presentare emendamenti prima del voto. Il regolamento interno può, tra l’altro, stabilire una procedura di voto su questioni urgenti e altre disposizioni pratiche per il funzionamento del comitato dei regolatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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