Art. 10

Presidente e vicepresidenti del comitato dei regolatori

In vigore dal 11 dic 2018
Presidente e vicepresidenti del comitato dei regolatori 1.   Il comitato dei regolatori nomina, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri, un presidente e almeno due vicepresidenti tra i suoi membri. 2.   Uno dei vicepresidenti assume ex officio le funzioni del presidente quando quest’ultimo non è in grado di svolgere tali funzioni. 3.   La durata del mandato del presidente è di un anno, rinnovabile una volta. Al fine di garantire la continuità delle attività del BEREC, il presidente entrante ricopre, se possibile, la carica di vicepresidente per un anno prima dell’inizio del suo mandato di presidente. Il regolamento interno prevede un mandato più breve nel caso in cui il presidente entrante sia impossibilitato a ricoprire la carica di vicepresidente per un anno prima dell’inizio del suo mandato di presidente. 4.   Fatto salvo il ruolo del comitato dei regolatori in relazione alle funzioni del presidente, quest’ultimo non sollecita né accetta istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi. 5.   Su richiesta, il presidente riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sullo svolgimento dei compiti del BEREC.
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