Art. 11
Riunioni del comitato dei regolatori
In vigore dal 11 dic 2018
Riunioni del comitato dei regolatori
1. Il presidente convoca le riunioni del comitato dei regolatori e stabilisce l’ordine del giorno di tali riunioni, che è reso pubblico.
2. Il comitato dei regolatori tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno.
Riunioni straordinarie sono indette su iniziativa del presidente, su richiesta di almeno tre dei suoi membri o su richiesta della Commissione.
3. Il direttore dell’Ufficio BEREC partecipa a tutte le deliberazioni, senza diritto di voto.
4. Il comitato dei regolatori può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, ogni persona il cui parere possa essere rilevante.
5. I membri e i supplenti del comitato dei regolatori possono farsi assistere alle riunioni dai loro consulenti o da altri esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
6. L’Ufficio BEREC provvede alle funzioni di segreteria del comitato dei regolatori.
Storico versioni
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