Art. 3
Obiettivi del BEREC
In vigore dal 11 dic 2018
Obiettivi del BEREC
1. Il BEREC opera nell’ambito dei regolamenti (UE) n. 531/2012 e (UE) 2015/2120 e della direttiva (UE) 2018/1972.
2. Il BEREC persegue gli obiettivi indicati all’ della direttiva (UE) 2018/1972. In particolare, il BEREC mira a garantire un’attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nell’ambito di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il BEREC svolge i propri compiti in modo indipendente, imparziale, trasparente e tempestivo.
4. Il BEREC si avvale dell’esperienza disponibile presso le autorità nazionali di regolamentazione (ANR).
5. A norma dell’, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972, ciascuno Stato membro assicura che le proprie ANR possano partecipare integralmente ai lavori degli organi organizzativi del BEREC.
6. Negli Stati membri in cui più di un’ANR è responsabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, le ANR si coordinano in funzione delle necessità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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