Art. 38
Riservatezza
In vigore dal 11 dic 2018
Riservatezza
1. Fatti salvi l’, paragrafo 1, e l’, paragrafo 2, il BEREC e l’Ufficio BEREC non rivelano a terzi le informazioni che trattano o ricevono in relazione alle quali è stata presentata una richiesta motivata di trattamento riservato, integralmente o in parte.
2. I membri del comitato dei regolatori, del consiglio d’amministrazione e dei gruppi di lavoro, nonché altri partecipanti alle loro riunioni, il direttore, gli esperti nazionali distaccati e gli altri membri del personale non impiegati dall’Ufficio BEREC rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 339 TFUE anche dopo la cessazione delle loro funzioni.
3. Il comitato dei regolatori e il consiglio d’amministrazione stabiliscono le disposizioni pratiche per l’attuazione delle norme di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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