Art. 40
Scambio di informazioni
In vigore dal 11 dic 2018
Scambio di informazioni
1. Su richiesta motivata del BEREC o dell’Ufficio BEREC, la Commissione, le ANR rappresentate nel comitato dei regolatori e le altre autorità competenti forniscono al BEREC o all’Ufficio BEREC, in modo tempestivo e accurato, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, a condizione che essi abbiano accesso legale alle informazioni in questione e che la richiesta di informazioni sia necessaria in relazione alla natura del compito in questione.
Il BEREC o l’Ufficio BEREC possono anche chiedere che siano loro fornite tali informazioni a cadenza regolare e in formati specifici. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando formati comuni.
2. Su richiesta motivata della Commissione o di un’ANR, il BEREC o l’Ufficio BEREC forniscono, in modo tempestivo e accurato, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione, all’ANR o a un’altra autorità competente di svolgere i loro compiti, secondo il principio di leale cooperazione. Qualora il BEREC o l’Ufficio BEREC considerino riservate le informazioni, la Commissione, l’ANR o l’altra autorità competente interessata ne garantiscono la riservatezza conformemente al diritto dell’Unione e nazionale, incluso il regolamento (CE) n. 1049/2001. La riservatezza degli affari non impedisce loro la tempestiva condivisione di informazioni.
3. Prima di chiedere informazioni in base al presente articolo, per evitare la duplicazione degli obblighi di informativa, il BEREC o l’Ufficio BEREC tengono conto delle pertinenti informazioni pubbliche esistenti.
4. Qualora le informazioni non siano messe a disposizione dall’ANR in modo tempestivo, il BEREC o l’Ufficio BEREC possono presentare una richiesta motivata ad altre ANR e ad altre autorità competenti dello Stato membro interessato o direttamente alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche e risorse correlate.
Il BEREC o l’Ufficio BEREC notificano alle ANR che non hanno fornito le informazioni delle richieste presentate in conformità del primo comma.
Su richiesta del BEREC o dell’Ufficio BEREC, le ANR assistono il BEREC nella raccolta delle informazioni.
5. Gli Stati membri garantiscono che le ANR e le altre autorità competenti abbiano la facoltà di richiedere che altre autorità nazionali responsabili o imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, risorse correlate o servizi correlati presentino tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti di cui al presente articolo.
Su richiesta, altre autorità nazionali responsabili o imprese di cui al primo comma forniscono tempestivamente dette informazioni conformemente ai tempi e al livello di dettaglio richiesti.
Gli Stati membri garantiscono che le ANR e le altre autorità competenti abbiano la facoltà di far valere tali richieste di informazioni imponendo sanzioni adeguate, efficaci, proporzionate e dissuasive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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