Art. 41
Sistema di informazione e comunicazione
In vigore dal 11 dic 2018
Sistema di informazione e comunicazione
1. L’Ufficio BEREC istituisce e gestisce un sistema di informazione e comunicazione dotato almeno delle seguenti funzioni:
a)
una piattaforma comune di scambio delle informazioni, che fornisca al BEREC, alla Commissione e alle ANR le informazioni necessarie all’attuazione coerente del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche;
b)
un’interfaccia specifica per richieste di informazioni e notifica di tali richieste di cui all’, per l’accesso del BEREC, dell’Ufficio BEREC, della Commissione e delle ANR;
c)
una piattaforma per l’identificazione precoce delle necessità di coordinamento tra le ANR.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le specifiche tecniche e funzionali allo scopo di istituire il sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1. Tale sistema è soggetto ai diritti di proprietà intellettuale e al livello di riservatezza richiesto.
3. Il sistema di informazione e comunicazione è operativo entro il 21 giugno 2020.
Storico versioni
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