Art. 43

Lotta antifrode

In vigore dal 11 dic 2018
Lotta antifrode 1.   Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (EU, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), entro il 21 giugno 2019, l’Ufficio BEREC aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (24) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell’Ufficio BEREC, utilizzando il modello riportato nell’allegato di tale accordo. 2.   La Corte dei conti ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell’Unione dall’Ufficio BEREC. 3.   L’OLAF può svolgere, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (25), indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, in connessione con convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o contratti finanziati dall’Ufficio BEREC. 4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze.
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