Art. 44
Responsabilità
In vigore dal 11 dic 2018
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell’Ufficio BEREC è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall’Ufficio BEREC.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l’Ufficio BEREC risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell’Ufficio BEREC è regolata dalle disposizioni stabilite nello statuto dei funzionari o nel regime applicabile agli altri agenti ad esso applicabili.
Storico versioni
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