Art. 44

Responsabilità

In vigore dal 11 dic 2018
Responsabilità 1.   La responsabilità contrattuale dell’Ufficio BEREC è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. 2.   La Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte di giustizia) è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dall’Ufficio BEREC. 3.   In materia di responsabilità extracontrattuale l’Ufficio BEREC risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni. 4.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5.   La responsabilità individuale del personale nei confronti dell’Ufficio BEREC è regolata dalle disposizioni stabilite nello statuto dei funzionari o nel regime applicabile agli altri agenti ad esso applicabili.
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