Art. 50

Modifiche del regolamento (UE) n. 2015/2120

In vigore dal 11 dic 2018
Modifiche del regolamento (UE) n. 2015/2120 Il regolamento (UE) 2015/2120 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate e che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012»; 2) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Il presente regolamento stabilisce inoltre norme comuni per garantire che i consumatori non debbano pagare prezzi eccessivi per comunicazioni interpersonali basate sul numero effettuate dallo Stato membro del loro fornitore nazionale verso numeri fissi o mobili in un altro Stato membro.»; 3) all’, secondo comma, sono aggiunti i punti seguenti: «3)   “comunicazioni intra-UE regolamentate”: qualsiasi servizio di comunicazioni interpersonali basate sul numero ed effettuate nello Stato membro del fornitore nazionale del consumatore verso numeri fissi o mobili del piano di numerazione nazionale di un altro Stato membro, le cui tariffe sono addebitate in tutto o in parte in base al consumo effettivo; 4)   “servizio di comunicazioni interpersonali basate sul numero”: qualsiasi servizio di comunicazioni interpersonali basate sul numero come definite all’, punto 6), della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).»;" 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 bis Tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate 1.   A decorrere dal 15 maggio 2019, ogni prezzo al dettaglio (IVA esclusa) applicato ai consumatori per le comunicazioni intra-UE regolamentate non supera l’importo di 0,19 EUR al minuto per le chiamate e di 0,06 EUR per SMS. 2.   Fatti salvi gli obblighi di cui al paragrafo 1, i fornitori di comunicazioni intra-UE regolamentate possono inoltre offrire e i consumatori possono scegliere espressamente, per le comunicazioni internazionali che includono le comunicazioni intra-UE regolamentate, una tariffa diversa da quella di cui al paragrafo 1, grazie a cui i consumatori usufruiscono, per le comunicazioni intra-UE regolamentate, di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti. Prima che i consumatori scelgano tale tariffa, il fornitore di comunicazioni intra-UE regolamentate li informa della natura dei vantaggi a cui rinunciano. 3.   Qualora una tariffa per le comunicazioni intra-UE regolamentate di cui al paragrafo 2 superi i massimali fissati al paragrafo 1, i consumatori che, entro due mesi dal 15 maggio 2019, non hanno confermato o comunicato di voler scegliere una delle tariffe di cui al paragrafo 2 sono automaticamente assoggettati alle tariffe fissate al paragrafo 1. 4.   I consumatori possono rinunciare o tornare gratuitamente alle tariffe fissate al paragrafo 1 entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta da parte del fornitore e i fornitori provvedono affinché tale cambiamento non comporti condizioni o restrizioni degli elementi dell’abbonamento diversi dalle comunicazioni intra-UE regolamentate. 5.   Ove i prezzi massimi di cui al paragrafo 1 siano espressi in una valuta diversa dall’euro, i limiti iniziali sono determinati in tali valute applicando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea il 15 gennaio, il 15 febbraio e 15 marzo 2019 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I limiti in valute diverse dall’euro sono rivisti annualmente a decorrere dal 2020. I limiti rivisti annualmente in tali valute si applicano dal 15 maggio utilizzando la media dei tassi di cambio di riferimento pubblicati il 15 gennaio, il 15 febbraio e il 15 marzo dello stesso anno. 6.   Le autorità nazionali di regolamentazione monitorano l’evoluzione del mercato e dei prezzi per le comunicazioni intra-UE regolamentate e riferiscono alla Commissione. Qualora un fornitore di comunicazioni intra-UE regolamentate stabilisca che, a causa di circostanze specifiche ed eccezionali che lo distinguono dalla maggior parte degli altri fornitori dell’Unione, l’applicazione del massimale di cui al paragrafo 1 avrebbe un impatto significativo sulla capacità di tale fornitore di sostenere i prezzi in vigore per le comunicazioni nazionali, un’autorità nazionale di regolamentazione può concedere, su richiesta del fornitore, una deroga al paragrafo 1 soltanto nella misura necessaria e per un periodo rinnovabile di un anno. La valutazione della sostenibilità del modello di tariffazione nazionale è basata sui pertinenti fattori oggettivi specifici al fornitore di comunicazioni intra-UE regolamentate, nonché sul livello dei prezzi e delle entrate nazionali. Qualora il fornitore richiedente abbia assolto l’onere della prova applicabile, l’autorità nazionale di regolamentazione determina il livello massimo di prezzo superiore a uno o a entrambi i massimali di cui al paragrafo 1 che sarebbe indispensabile per garantire la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale del fornitore. Il BEREC pubblica orientamenti relativi ai parametri di cui le autorità nazionali di regolamentazione devono tenere conto nelle loro valutazioni.»; 5) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione dell’articolo 5 bis e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Entro il 15 maggio 2019 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure stabilite per garantire l’attuazione dell’articolo 5 bis e provvedono senza indugio a darle notifica di ogni ulteriore modifica.»; 6) all’, è aggiunto in paragrafo seguente: «5.   L’articolo 5 bis cessa di essere in vigore dal 14 maggio 2024.».
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