Art. 48

Valutazione

In vigore dal 11 dic 2018
Valutazione 1.   Entro il 21 dicembre 2023 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione, in conformità dei propri orientamenti, per valutare i risultati ottenuti dal BEREC e dall’Ufficio BEREC in relazione ai loro obiettivi, al loro mandato, ai loro compiti e alla loro ubicazione. La valutazione riguarda, in particolare, l’eventuale necessità di modificare la struttura o il mandato del BEREC e dell’Ufficio BEREC, e le implicazioni finanziarie di una tale modifica. 2.   Se la Commissione ritiene che l’esistenza del BEREC o dell’Ufficio BEREC non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che sono stati loro assegnati, può proporre di modificare o abrogare il presente regolamento di conseguenza. 3.   La Commissione presenta una relazione in merito ai risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione e ne rende pubblici i risultati.
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