Art. 47

Accordo sulla sede e condizioni operative

In vigore dal 11 dic 2018
Accordo sulla sede e condizioni operative 1.   Le disposizioni relative all’insediamento dell’Ufficio BEREC nello Stato membro ospitante e alle strutture che questo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore, ai membri del consiglio d’amministrazione, al personale dell’Ufficio BEREC e ai relativi familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio d’amministrazione ed entro il 21 dicembre 2020, tra l’Ufficio BEREC e lo Stato membro ospitante. 2.   Lo Stato membro ospitante offre le condizioni necessarie per il funzionamento corretto ed efficiente, tra cui una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, e adeguati collegamenti di trasporto.
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