Art. 55
Cancellazione delle segnalazioni
In vigore dal 28 nov 2018
Cancellazione delle segnalazioni
1. Le segnalazioni per l'arresto a fini di consegna o estradizione ai sensi dell' sono cancellate allorché la persona è stata consegnata o estradata alle autorità competenti dello Stato membro segnalante. Sono altresì cancellate allorché la decisione giudiziaria su cui le segnalazioni si basavano è stata revocata dall'autorità giudiziaria competente in conformità del diritto nazionale. Le segnalazioni sono cancellate alla loro scadenza ai sensi dell'.
2. Le segnalazioni di persone scomparse o di persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare a norma dell' sono cancellate secondo le norme seguenti:
a)
per quanto riguarda i minori scomparsi e i minori a rischio di sottrazione, la segnalazione è cancellata:
i)
alla risoluzione del caso, ad esempio se il minore è stato reperito o rimpatriato o le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione prendono una decisione sull'affidamento del minore;
ii)
allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all'; o
iii)
su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante;
b)
per quanto riguarda gli adulti scomparsi per i quali non siano richieste misure di protezione, la segnalazione è cancellata:
i)
una volta eseguita l'azione richiesta quando il luogo di soggiorno è stato individuato da parte dello Stato membro di esecuzione;
ii)
allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all'; o
iii)
su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante;
c)
per quanto riguarda gli adulti scomparsi per i quali siano richieste misure di protezione, la segnalazione è cancellata:
i)
una volta eseguita l'azione richiesta quando la persona è posta sotto protezione;
ii)
allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all'; o
iii)
su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante;
d)
per quanto riguarda le persone vulnerabili maggiorenni a cui, ai fini della loro tutela, deve essere impedito di viaggiare e i minori a cui deve essere impedito di viaggiare, la segnalazione è cancellata:
i)
una volta eseguita l'azione richiesta, ad esempio ponendo la persona sotto protezione;
ii)
allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all'; o
iii)
su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante.
Fatto salvo il diritto nazionale, qualora una persona sia stata istituzionalizzata su decisione dell'autorità competente, la segnalazione può essere mantenuta fino al suo rimpatrio.
3. Le segnalazioni riguardanti persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario ai sensi dell', sono cancellate:
a)
all'atto della comunicazione del luogo di soggiorno della persona all'autorità competente dello Stato membro segnalante;
b)
allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all'; o
c)
su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante.
Se non è possibile dare seguito alle informazioni trasmesse di cui alla lettera a), l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante ne informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione affinché sia risolto il problema
Nel caso sia ottenuto un riscontro positivo (hit) in cui i dati riguardanti l'indirizzo erano stati trasmessi allo Stato membro segnalante e successivamente sia ottenuto, nello stesso Stato membro di esecuzione, un riscontro positivo (hit) che rivela gli stessi dati riguardanti l'indirizzo, tale riscontro positivo (hit) è registrato nello Stato membro di esecuzione senza tuttavia che allo Stato membro segnalante siano ritrasmessi i dati riguardanti l'indirizzo o informazioni supplementari. In tali casi lo Stato membro di esecuzione informa del riscontro positivo (hit) ripetuto lo Stato membro segnalante, il quale svolge una valutazione individuale globale della necessità di mantenere la segnalazione.
4. Le segnalazioni ai fini di un controllo discreto, di indagine o specifico ai sensi dell', sono cancellate:
a)
allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all'; o
b)
su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante.
5. Le segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova ai sensi dell', sono cancellate:
a)
non appena l'oggetto sia posto sotto sequestro o misura equivalente, una volta che sia avvenuto il necessario successivo scambio di informazioni supplementari tra i competenti uffici SIRENE o che l'oggetto sia sottoposto ad altra procedura giudiziaria o amministrativa;
b)
allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all'; o
c)
su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante.
6. Le segnalazioni di ignoti ricercati di cui all' sono cancellate:
a)
quando è identificata la persona;
b)
allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all'; o
c)
su decisione di cancellare la segnalazione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante.
7. Le segnalazioni di oggetti inserite a norma degli , se collegate alla segnalazione di una persona, sono cancellate se la segnalazione di una persona è cancellata a norma del presente articolo.
Storico versioni
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