Art. 40

Segnalazione di ignoti ricercati a fini di identificazione in conformità del diritto nazionale

In vigore dal 28 nov 2018
Segnalazione di ignoti ricercati a fini di identificazione in conformità del diritto nazionale Gli Stati membri possono inserire nel SIS segnalazioni su ignoti ricercati contenenti solamente dati dattiloscopici. Tali dati dattiloscopici sono serie complete o incomplete di impronte digitali o impronte palmari rinvenute sul luogo di un reato di terrorismo o di un altro reato grave oggetto di indagine. Sono inseriti nel SIS solo qualora si possa stabilire con un grado molto elevato di probabilità che appartengono a un autore del reato. Se l'autorità competente dello Stato membro segnalante non può stabilire l'identità del sospettato sulla base di dati di altre pertinenti banche dati nazionali, dell'Unione o internazionali, i dati dattiloscopici di cui al primo comma possono essere inseriti nella categoria di segnalazioni di cui trattasi con la dicitura «ignoto ricercato» solo allo scopo di identificare tale persona.
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