Art. 41

Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione

In vigore dal 28 nov 2018
Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione In caso di riscontro positivo (hit) con i dati inseriti a norma dell', l'identità della persona è stabilita conformemente al diritto nazionale, contestualmente alla verifica da parte di esperti che i dati dattiloscopici nel SIS appartengano a tale persona. Gli Stati membri di esecuzione comunicano le informazioni sull'identità e il luogo di soggiorno della persona allo Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari per agevolare una tempestiva indagine del caso.
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