Art. 42

Norme specifiche per l'inserimento di fotografie, immagini del volto, dati dattiloscopici e profili DNA

In vigore dal 28 nov 2018
Norme specifiche per l'inserimento di fotografie, immagini del volto, dati dattiloscopici e profili DNA 1.   Sono inseriti nel SIS unicamente le fotografie, le immagini del volto e i dati dattiloscopici di cui all', paragrafo 3, lettere w) e y) che soddisfano norme minime di qualità dei dati e specifiche tecniche. Tali dati sono inseriti solo previo controllo di qualità volto ad accertare che siano state soddisfatte le norme minime di qualità dei dati e le specifiche tecniche. 2.   I dati dattiloscopici inseriti nel SIS possono essere costituiti da una a dieci impronte digitali piane e da una a dieci impronte digitali rollate. Possono inoltre includere due impronte palmari. 3.   Un profilo DNA può essere aggiunto alle segnalazioni solo nelle situazioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), e previo controllo di qualità volto ad accertare il rispetto delle norme minime di qualità dei dati e delle specifiche tecniche e unicamente se non sono disponibili, o non sono sufficienti per l'identificazione, fotografie, immagini del volto o dati dattiloscopici. I profili DNA di persone che sono ascendenti diretti, discendenti o fratelli della persona oggetto della segnalazione possono essere aggiunti alla segnalazione solo con il consenso esplicito di tali persone. In caso di aggiunta di un profilo DNA ad una segnalazione, tale profilo contiene le informazioni minime strettamente necessarie per l'identificazione della persona scomparsa. 4.   Per l'archiviazione dei dati biometrici di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo sono stabilite norme di qualità minima dei dati e specifiche tecniche in conformità del paragrafo 5 del presente articolo. Tali norme minime di qualità dei dati e specifiche tecniche stabiliscono il livello di qualità richiesto per l'uso dei dati ai fini della verifica dell'identità di una persona in conformità dell', paragrafo 1, e per l'uso dei dati ai fini dell'identificazione di una persona in conformità dell', paragrafi 2, 3 e 4. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire norme minime di qualità dei dati e specifiche tecniche di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1862:oj#art-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo