Art. 20

Categorie di dati

In vigore dal 28 nov 2018
Categorie di dati 1.   Fatti salvi l', paragrafo 1, o le disposizioni del presente regolamento che prevedono la memorizzazione di dati complementari, il SIS contiene esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro che sono necessari ai fini previsti dagli . 2.   Le categorie di dati sono le seguenti: a) informazioni sulle persone segnalate; b) informazioni sugli oggetti di cui agli . 3.   Le segnalazioni nel SIS che includono informazioni su persone contengono esclusivamente i seguenti dati: a) cognomi; b) nomi; c) nomi e cognomi alla nascita; d) nomi e cognomi precedenti e alias; e) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili; f) il luogo di nascita; g) la data di nascita; h) il genere; i) tutte le cittadinanze possedute; j) l'indicazione che la persona: i) è armata; ii) è violenta; iii) è fuggita o evasa; iv) è a rischio suicidio; v) pone una minaccia per la salute pubblica; oppure vi) è coinvolta in un'attività di cui agli articoli da 3 a 14 della direttiva (UE) 2017/541; k) la ragione della segnalazione; l) l'autorità autrice della segnalazione; m) un riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione; n) l'azione da intraprendere in caso di riscontro positivo (hit); o) le connessioni con altre segnalazioni a norma dell'; p) il tipo di reato; q) il numero di registrazione della persona in un registro nazionale; r) per le segnalazioni di cui all', paragrafo 1, una categorizzazione del tipo di caso; s) la categoria dei documenti di identificazione della persona; t) il paese di rilascio dei documenti di identificazione della persona; u) il numero dei documenti di identificazione della persona; v) la data di rilascio dei documenti di identificazione della persona; w) le fotografie e le immagini del volto; x) in conformità dell', paragrafo 3, i profili DNA pertinenti; y) i dati dattiloscopici; z) una copia, possibilmente a colori, dei documenti di identificazione. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e le norme comuni di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 5.   Le norme tecniche sono simili per le interrogazioni nel CS-SIS, nelle copie nazionali o condivise e nelle copie tecniche di cui all', paragrafo 2. Tali norme tecniche sono basate su norme comuni.
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