Art. 26

Obiettivi e condizioni per l'inserimento delle segnalazioni

In vigore dal 28 nov 2018
Obiettivi e condizioni per l'inserimento delle segnalazioni 1.   Le segnalazioni su persone ricercate per l'arresto a fini di consegna sulla scorta di un mandato d'arresto europeo, ovvero le segnalazioni su persone ricercate per l'arresto a fini di estradizione, sono inseriti su richiesta dell'autorità giudiziaria dello Stato membro segnalante. 2.   Le segnalazioni per l'arresto a fini di consegna sono altresì inserite sulla scorta di mandati d'arresto emessi in conformità degli accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi in virtù dei trattati ai fini della consegna di persone sulla base di un mandato d'arresto che prevedono la trasmissione di detto mandato d'arresto mediante il SIS. 3.   Nel presente regolamento qualsiasi riferimento alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI si intende fatto altresì alle corrispondenti disposizioni degli accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi in virtù dei trattati ai fini della consegna di persone sulla base di un mandato d'arresto, che prevedono la trasmissione del mandato d'arresto tramite il SIS. 4.   In caso di operazione in corso, lo Stato membro segnalante può rendere temporaneamente una segnalazione per l'arresto inserita a norma del presente articolo non consultabile dagli utenti finali negli Stati membri coinvolti nell'operazione. In tali casi la segnalazione è accessibile solo agli uffici SIRENE. Gli Stati membri rendono la segnalazione non consultabile unicamente se: a) l'obiettivo dell'operazione non può essere raggiunto con altre misure; b) un'autorizzazione preventiva è stata concessa dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro segnalante; e c) tutti gli Stati membri coinvolti nell'operazione sono stati informati tramite lo scambio di informazioni supplementari. La funzionalità di cui al primo comma è attivata esclusivamente per un periodo non superiore a 48 ore. Tuttavia, se necessario a fini operativi, l'attivazione può essere prolungata di ulteriori periodi di 48 ore. Gli Stati membri redigono statistiche sul numero di segnalazioni in cui è stata utilizzata tale funzionalità. 5.   Qualora esistano indizi concreti che gli oggetti di cui all', paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g), h), j) e k) siano collegati a una persona oggetto di segnalazione a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, possono essere inserite segnalazioni di tali oggetti per localizzare la persona. In tali casi, la segnalazione della persona e la segnalazione dell'oggetto sono connesse in conformità dell'. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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