Art. 25
Indicatori di validità relativi a segnalazioni per l'arresto a fini di consegna
In vigore dal 28 nov 2018
Indicatori di validità relativi a segnalazioni per l'arresto a fini di consegna
1. Ove si applichi la decisione quadro 2002/584/GAI, uno Stato membro richiede allo Stato membro segnalante di aggiungere l'indicatore di validità che impedisce l'arresto come seguito a una segnalazione per l'arresto a fini di consegna se l'autorità giudiziaria competente in virtù del diritto nazionale per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo ne ha rifiutato l'esecuzione in base a motivi di non esecuzione e se l'apposizione dell'indicatore di validità è stata chiesta.
Uno Stato membro può altresì chiedere l'apposizione di un indicatore di validità alla segnalazione se la sua autorità giudiziaria competente rilascia la persona oggetto della segnalazione durante la procedura di consegna.
2. Tuttavia, su richiesta di un'autorità giudiziaria competente in virtù del diritto nazionale, in base a un'istruzione generale o in un caso specifico, uno Stato membro può altresì chiedere allo Stato membro segnalante di apporre un indicatore di validità su una segnalazione per l'arresto a fini di consegna se risulta evidente che l'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrà essere rifiutata.
Storico versioni
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