Art. 23

Compatibilità delle segnalazioni

In vigore dal 28 nov 2018
Compatibilità delle segnalazioni 1.   Prima di inserire una segnalazione, uno Stato membro verifica se la persona o l'oggetto in questione siano già stati segnalati nel SIS. Per verificare se una persona sia già oggetto di una segnalazione, è effettuata anche una verifica con i dati dattiloscopici, se tali dati sono disponibili. 2.   Per una stessa persona o per uno stesso oggetto è inserita nel SIS una sola segnalazione per Stato membro. Se necessario, possono essere inserite nuove segnalazioni sulla stessa persona o sullo stesso oggetto da altri Stati membri, conformemente al paragrafo 3. 3.   Qualora una persona o un oggetto siano già stati segnalati nel SIS, uno Stato membro che desideri inserire una nuova segnalazione verifica che non esista alcuna incompatibilità tra le segnalazioni. Se non vi è alcuna incompatibilità, lo Stato membro può inserire la nuova segnalazione. Se le segnalazioni sono incompatibili, gli uffici SIRENE degli Stati membri interessati si consultano tramite lo scambio di informazioni supplementari al fine di raggiungere un accordo. Le norme sulla compatibilità delle segnalazioni sono stabilite nel manuale SIRENE. Per motivi di interesse nazionale essenziale è possibile derogare alle norme sulla compatibilità previa consultazione tra gli Stati membri. 4.   In caso di riscontri positivi (hit) su segnalazioni multiple di una stessa persona, lo Stato membro di esecuzione si conforma alle norme in materia di priorità delle segnalazioni previste nel manuale SIRENE. Nel caso in cui una persona sia oggetto di segnalazioni multiple inserite da diversi Stati membri, le segnalazioni per l'arresto inserite conformemente all' sono eseguite in via prioritaria a norma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1862:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo