Art. 24

Disposizioni generali relative agli indicatori di validità

In vigore dal 28 nov 2018
Disposizioni generali relative agli indicatori di validità 1.   Qualora uno Stato membro reputi che dare applicazione a una segnalazione inserita a norma degli o 36 non sia compatibile con il proprio diritto nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, può chiedere che alla segnalazione sia apposto un indicatore di validità affinché non sia eseguita sul proprio territorio l'azione richiesta sulla base della segnalazione. L'indicatore di validità è apposto dall'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante. 2.   Per consentire agli Stati membri di chiedere l'apposizione di un indicatore di validità a una segnalazione inserita a norma dell', tutti gli Stati membri sono automaticamente informati di ogni nuova segnalazione di questa categoria tramite lo scambio di informazioni supplementari. 3.   Se in casi particolarmente gravi e urgenti lo Stato membro segnalante chiede l'esecuzione dell'azione, lo Stato membro di esecuzione esamina se può acconsentire al ritiro dell'indicatore di validità di cui ha chiesto l'apposizione. Se vi può acconsentire, lo Stato membro di esecuzione adotta le misure necessarie per far sì che l'azione da intraprendere possa essere eseguita immediatamente.
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