Art. 22

Requisito per l'inserimento di una segnalazione

In vigore dal 28 nov 2018
Requisito per l'inserimento di una segnalazione 1.   L'insieme minimo di dati necessari per l'inserimento di una segnalazione nel SIS sono i dati di cui all', paragrafo 3, lettere a), g), k) e n), tranne nelle situazioni di cui all'. Gli altri dati di cui allo stesso paragrafo sono anch'essi inseriti nel SIS, se disponibili. 2.   I dati di cui all', paragrafo 3, lettera e), del presente regolamento sono inseriti solo qualora ciò sia strettamente necessario ai fini dell'identificazione della persona interessata. Quando tali dati sono inseriti, gli Stati membri assicurano che l' del regolamento (UE) 2016/680 sia rispettato.
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