Art. 28
Informazioni supplementari su persone ricercate per l'arresto a fini di consegna
In vigore dal 28 nov 2018
Informazioni supplementari su persone ricercate per l'arresto a fini di consegna
Lo Stato membro che ha inserito una segnalazione per l'arresto a fini di consegna comunica le informazioni di cui all', paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI agli altri Stati membri tramite lo scambio di informazioni supplementari.
Storico versioni
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