Art. 28

Informazioni supplementari su persone ricercate per l'arresto a fini di consegna

In vigore dal 28 nov 2018
Informazioni supplementari su persone ricercate per l'arresto a fini di consegna Lo Stato membro che ha inserito una segnalazione per l'arresto a fini di consegna comunica le informazioni di cui all', paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI agli altri Stati membri tramite lo scambio di informazioni supplementari.
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