Art. 8
Scambio di informazioni supplementari
In vigore dal 28 nov 2018
Scambio di informazioni supplementari
1. Le informazioni supplementari sono scambiate conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE e tramite l'infrastruttura di comunicazione. Gli Stati membri forniscono le risorse tecniche e umane necessarie per garantire in permanenza la disponibilità e lo scambio tempestivo ed efficace delle informazioni supplementari. In caso di indisponibilità dell'infrastruttura di comunicazione, gli Stati membri usano altri mezzi tecnici adeguatamente protetti per lo scambio di informazioni supplementari. Un elenco di mezzi tecnici adeguatamente protetti è riportato nel manuale SIRENE.
2. Le informazioni supplementari sono usate solo per le finalità per le quali sono state trasmesse in conformità dell', a meno che non sia stato ottenuto il previo consenso per un uso ulteriore dallo Stato membro segnalante.
3. Gli uffici SIRENE svolgono il loro compito in modo rapido ed efficiente, in particolare rispondendo a una richiesta di informazioni supplementari appena possibile e comunque entro 12 ore dal ricevimento della richiesta. In caso di segnalazioni relative a reati di terrorismo, di segnalazioni di persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione e in caso di segnalazioni concernenti minori di cui all', paragrafo 1, lettera c), gli uffici SIRENE intervengono immediatamente.
Le richieste di informazioni supplementari da trattare con la massima priorità possono recare la dicitura «URGENT» (urgente) nei formulari SIRENE, seguita dalla specificazione dei motivi dell'urgenza.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire modalità dettagliate per i compiti degli uffici SIRENE ai sensi del presente regolamento e per lo scambio di informazioni supplementari sotto forma di un manuale intitolato «manuale SIRENE». Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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