Art. 9

Conformità tecnica e funzionale

In vigore dal 28 nov 2018
Conformità tecnica e funzionale 1.   Per consentire una pronta ed efficiente trasmissione dei dati, all'atto dell'istituzione del rispettivo N.SIS ciascuno Stato membro si conforma alle norme, ai protocolli e alle procedure tecniche comuni stabiliti per assicurare la compatibilità del proprio N.SIS con il SIS centrale. 2.   In caso di uso di una copia nazionale, lo Stato membro interessato assicura, tramite i servizi forniti dal CS-SIS e gli aggiornamenti automatici di cui all', paragrafo 6, che i dati memorizzati nella copia nazionale siano identici e coerenti con quelli della banca dati del SIS e che un'interrogazione nella copia nazionale produca risultati equivalenti a quelli di un'interrogazione effettuata nella banca dati del SIS. 3.   Gli utenti finali ricevono i dati necessari allo svolgimento dei loro compiti, in particolare e se necessario, tutti i dati disponibili che consentano di identificare l'interessato e di intraprendere le azioni necessarie. 4.   Gli Stati membri e l'eu-LISA effettuano prove regolari per verificare la conformità tecnica delle copie nazionali di cui al paragrafo 2. I risultati di tali prove sono presi in considerazione nel quadro del meccanismo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (37). 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme, i protocolli e le procedure tecniche comuni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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