Art. 11

Riservatezza – Stati membri

In vigore dal 28 nov 2018
Riservatezza – Stati membri 1.   Ogni Stato membro applica le proprie norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti a tutti i soggetti e organismi che debbano lavorare con i dati SIS e con le informazioni supplementari, conformemente al proprio diritto interno. Tale obbligo vincola detti soggetti e organismi anche dopo che hanno rispettivamente lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività. 2.   Qualora collabori con contraenti esterni per un qualsiasi compito relativo al SIS, lo Stato membro monitora attentamente le attività del contraente per garantire il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, comprese in particolare la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati. 3.   La gestione operativa dell'N.SIS o delle copie tecniche non può essere affidata a imprese o organizzazioni private.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1862:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo