Art. 7
Ufficio N.SIS e ufficio SIRENE
In vigore dal 28 nov 2018
Ufficio N.SIS e ufficio SIRENE
1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità («ufficio N.SIS») che ha la competenza centrale per il rispettivo N.SIS.
Tale autorità è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza dell'N.SIS, garantisce l'accesso delle autorità competenti al SIS e adotta le misure atte a garantire l'osservanza del presente regolamento. Ha il compito di garantire che tutte le funzionalità del SIS siano messe adeguatamente a disposizione degli utenti finali.
2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale, operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che garantisca lo scambio e la disponibilità di tutte le informazioni supplementari («ufficio SIRENE») conformemente al manuale SIRENE. Ogni ufficio SIRENE funge da punto di contatto unico per il proprio Stato membro per lo scambio di informazioni supplementari sulle segnalazioni e per agevolare l'adozione delle azioni richieste quando sono inserite nel SIS segnalazioni relative a persone o oggetti e tali persone o oggetti sono localizzati in seguito a un riscontro positivo (hit).
Ogni ufficio SIRENE dispone, in conformità del diritto nazionale, di un facile accesso diretto o indiretto a tutte le informazioni nazionali pertinenti, comprese le banche dati nazionali e tutte le informazioni sulle segnalazioni degli Stati membri, nonché alla consulenza di esperti per essere in grado di reagire alle richieste di informazioni supplementari in modo rapido ed entro i termini di cui all'.
Gli uffici SIRENE coordinano la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS. A tal fine, essi hanno accesso ai dati trattati nel SIS.
3. Gli Stati membri forniscono all'eu-LISA gli estremi dei rispettivi uffici N. SIS e SIRENE. L'eu-LISA pubblica l'elenco degli uffici N. SIS e degli uffici SIRENE insieme all'elenco di cui all', paragrafo 7.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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