Art. 56
Trattamento dei dati SIS
In vigore dal 28 nov 2018
Trattamento dei dati SIS
1. Gli Stati membri trattano i dati di cui all' solo ai fini enunciati per ciascuna delle categorie di segnalazioni di cui agli .
2. I dati sono duplicati soltanto per fini tecnici, qualora tale duplicazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle autorità competenti di cui all'. Il presente regolamento si applica a tali copie. Gli Stati membri non copiano i dati di una segnalazione o i dati complementari inseriti da un altro Stato membro dal proprio N.SIS o dal CS-SIS in un altro sistema di dati nazionale.
3. Le copie tecniche di cui al paragrafo 2 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate per un periodo non superiore a 48 ore.
Gli Stati membri tengono un inventario aggiornato di tali copie, lo rendono accessibile alle rispettive autorità di controllo e assicurano che il presente regolamento, in particolare l', si applichi a tali copie.
4. L'accesso ai dati del SIS da parte delle autorità nazionali competenti di cui all' è autorizzato esclusivamente nei limiti delle loro competenze e riservato solamente al personale debitamente autorizzato.
5. Per quanto riguarda le segnalazioni di cui agli del presente regolamento, ogni trattamento delle informazioni nel SIS per finalità diverse da quelle per le quali sono state inserite nel SIS deve essere connesso a un caso specifico e giustificato dalla necessità di prevenire una minaccia grave ed imminente per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, da fondati motivi di sicurezza nazionale o ai fini della prevenzione di un reato grave. A tale scopo è necessario ottenere l'autorizzazione preventiva dello Stato membro segnalante.
6. Qualsiasi uso dei dati del SIS non conforme ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo è considerato un abuso ai sensi del diritto interno di ciascuno Stato membro ed è soggetto a sanzioni in conformità dell'.
7. Ciascuno Stato membro invia all'eu-LISA l'elenco delle proprie autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati nel SIS a norma del presente regolamento e le eventuali modifiche apportate all'elenco. L'elenco indica, per ciascuna autorità, i dati che essa può consultare e per quali finalità. L'eu-LISA provvede affinché l'elenco sia pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'eu-LISA mantiene sul proprio sito web un elenco sempre aggiornato contenente le modifiche trasmesse dagli Stati membri tra una pubblicazione annuale e l'altra.
8. Sempreché il diritto dell'Unione non preveda specifiche disposizioni, la legislazione di ciascuno Stato membro si applica ai dati del rispettivo N.SIS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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