Art. 54
Periodo di riesame delle segnalazioni di oggetti
In vigore dal 28 nov 2018
Periodo di riesame delle segnalazioni di oggetti
1. Le segnalazioni di oggetti sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare le finalità per le quali sono state inserite.
2. Uno Stato membro può segnalare oggetti ai fini di cui agli per un periodo di dieci anni. Lo Stato membro segnalante riesamina la necessità di mantenere la segnalazione entro tale periodo di dieci anni.
3. Le segnalazioni di oggetti inserite a norma degli sono riesaminate a norma dell', se collegate alla segnalazione di una persona. Tali segnalazioni sono conservate solo finché è conservata la segnalazione della persona.
4. Nel periodo di riesame di cui ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro segnalante può decidere di mantenere la segnalazione di un oggetto per un periodo più lungo del periodo di riesame, ove ciò sia necessario alle finalità per le quali la segnalazione stessa era stata inserita. In tali casi si applica il paragrafo 2 o, se opportuno, il paragrafo 3.
5. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire tempi di riesame più brevi per talune categorie di segnalazioni di oggetti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
6. Gli Stati membri redigono statistiche sul numero di segnalazioni di oggetti il cui periodo di conservazione è stato prorogato a norma del paragrafo 4.
Storico versioni
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