Art. 36

Obiettivi e condizioni di inserimento delle segnalazioni

In vigore dal 28 nov 2018
Obiettivi e condizioni di inserimento delle segnalazioni 1.   Le segnalazioni su persone, su oggetti di cui all', paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g), h), j), k) e l), e su mezzi di pagamento diversi dai contanti sono inseriti, nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro segnalante, ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici a norma dell', paragrafi 3, 4 e 5. 2.   Nell'inserire le segnalazioni ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici e qualora le informazioni richieste dallo Stato membro segnalante siano complementari rispetto a quelle previste dall', paragrafo 1, lettere da a) a h), lo Stato membro segnalante aggiunge alla segnalazione tutte le informazioni richieste. Se tali informazioni riguardano le categorie particolari di dati personali di cui all' della direttiva (UE) 2016/680, tali informazioni possono essere richieste solo se sono strettamente necessarie per conseguire la finalità specifica della segnalazione e per il reato in relazione al quale è stata inserita la segnalazione. 3.   Può essere effettuata una segnalazione di persone ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici ai fini della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine o del perseguimento di reati, dell'esecuzione di condanne penali e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica: a) qualora esistano indizi concreti che la persona intenda commettere o commetta uno dei reati di cui all', paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584/GAI; b) qualora le informazioni di cui all', paragrafo 1, siano necessarie all'esecuzione di una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà nei confronti di una persona condannata per uno dei reati di cui all', paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584/GAI; c) qualora la valutazione globale della persona, in particolare sulla base dei suoi precedenti penali, faccia supporre che possa commettere in avvenire uno dei reati di cui all', paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584/GAI. 4.   Inoltre, una segnalazione di persone ai fini di controlli discreti, controlli di indagine o controlli specifici può essere inserita conformemente al diritto nazionale, su richiesta delle autorità competenti per la sicurezza nazionale, qualora esistano indizi concreti che le informazioni di cui all', paragrafo 1, sono necessarie per prevenire una minaccia grave proveniente dalla persona interessata o altre minacce gravi per la sicurezza interna o esterna. Lo Stato membro che inserisce la segnalazione a norma del presente paragrafo informa gli altri Stati membri di tale segnalazione. Ciascuno Stato membro stabilisce a quali autorità sono trasmesse tali informazioni. Le informazioni sono trasmesse tramite gli uffici SIRENE. 5.   Qualora esistano indizi concreti che gli oggetti di cui all', paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g), h), j), k), l), o i mezzi di pagamento diversi dai contanti siano collegati ai reati gravi di cui al paragrafo 3 del presente articolo o alle gravi minacce di cui al paragrafo 4 del presente articolo, possono essere inserite segnalazioni di tali oggetti e può essere creata una connessione tra tali segnalazioni e quelle inserite ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. 6.   La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 5 del presente articolo nonché le informazioni complementari di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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