Art. 34

Obiettivi e condizioni di inserimento delle segnalazioni

In vigore dal 28 nov 2018
Obiettivi e condizioni di inserimento delle segnalazioni 1.   Ai fini della comunicazione della residenza o del domicilio di una persona, gli Stati membri inseriscono nel SIS, su richiesta dell'autorità competente, segnalazioni relativi a: a) testimoni; b) persone citate a comparire o persone ricercate affinché si presentino dinanzi all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale per rispondere di fatti che sono loro ascritti; c) persone alle quali deve essere notificata una sentenza penale o altri documenti connessi con un procedimento penale per rispondere di fatti che sono stati loro ascritti; d) persone alle quali deve essere notificata una richiesta di presentarsi per scontare una pena privativa della libertà. 2.   Qualora esistano indizi concreti che gli oggetti di cui all', paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g), h) e k) siano collegati a una persona oggetto di segnalazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, possono essere inserite segnalazioni di tali oggetti per localizzare la persona. In tal caso la segnalazione della persona e la segnalazione dell'oggetto sono connesse in conformità dell'. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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