Art. 33

Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione

In vigore dal 28 nov 2018
Esecuzione dell'azione richiesta nella segnalazione 1.   In caso di reperimento di una persona di cui all', le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione comunicano, fatte salve le prescrizioni di cui al paragrafo 4, il suo luogo di soggiorno allo Stato membro segnalante. 2.   In caso di persone che devono essere poste sotto protezione di cui all', paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e), lo Stato membro di esecuzione consulta immediatamente le proprie autorità competenti e quelle dello Stato membro segnalante tramite lo scambio di informazioni supplementari per concordare senza indugio le misure da prendere. Le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione possono, conformemente al diritto nazionale, porre tali persone sotto protezione per impedire loro di proseguire il loro viaggio. 3.   Nel caso di minori, la decisione sulle misure da prendere o la decisione di porre il minore sotto protezione di cui al paragrafo 2 è adottata nel rispetto dell'interesse superiore del minore. Tali decisioni sono adottate immediatamente ed entro 12 ore dal reperimento del minore, eventualmente in consultazione con le pertinenti autorità per la tutela dei minori. 4.   La comunicazione, diversa da quella fra le autorità competenti, dei dati relativi a una persona scomparsa maggiorenne che sia stata reperita è subordinata al consenso della persona in questione. Tuttavia, le autorità competenti possono comunicare la cancellazione della segnalazione, dovuta al reperimento della persona scomparsa, alla persona che ne ha segnalato la scomparsa.
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