Art. 31

Esecuzione di un'azione richiesta nella segnalazione per l'arresto a fini di consegna o estradizione

In vigore dal 28 nov 2018
Esecuzione di un'azione richiesta nella segnalazione per l'arresto a fini di consegna o estradizione 1.   La segnalazione inserita nel SIS a norma dell' e i dati complementari di cui all' insieme costituiscono un mandato d'arresto europeo emesso a norma della decisione quadro 2002/584/GAI, ove si applichi tale decisione quadro, e ne hanno lo stesso effetto. 2.   Ove non si applichi la decisione quadro 2002/584/GAI, la segnalazione inserita nel SIS a norma degli  ha la stessa valenza giuridica di una richiesta di arresto provvisorio a norma dell' della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 o dell' del trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, del 27 giugno 1962.
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