Art. 30
Conversione di un'azione da intraprendere relativa a segnalazioni per l'arresto a fini di consegna o di estradizione
In vigore dal 28 nov 2018
Conversione di un'azione da intraprendere relativa a segnalazioni per l'arresto a fini di consegna o di estradizione
Se non è possibile procedere a un arresto a causa del rifiuto opposto da uno Stato membro richiesto secondo le procedure relative agli indicatori di validità di cui all' o 25 o, nel caso di una segnalazione per l'arresto a fini di estradizione, in quanto l'indagine non è ancora stata conclusa, lo Stato membro cui à stato richiesto di procedere all'arresto dà seguito alla segnalazione comunicando il luogo di soggiorno della persona interessata.
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