Art. 29
Informazioni supplementari su persone ricercate per l'arresto a fini di estradizione
In vigore dal 28 nov 2018
Informazioni supplementari su persone ricercate per l'arresto a fini di estradizione
1. Lo Stato membro che ha inserito una segnalazione a fini di estradizione comunica a tutti gli altri Stati membri i dati seguenti tramite scambio di informazioni supplementari:
a)
l'autorità da cui proviene la richiesta di arresto;
b)
l'esistenza di un mandato d'arresto o di un documento avente la medesima valenza giuridica, o di una sentenza esecutiva;
c)
la natura e la qualificazione giuridica del reato;
d)
la descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione al reato della persona segnalata;
e)
per quanto possibile, le conseguenze del reato; e
f)
qualsiasi altra informazione utile o necessaria per l'esecuzione della segnalazione.
2. I dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono comunicati se i dati di cui all' o 28 sono già stati forniti e sono considerati sufficienti per l'esecuzione della segnalazione da parte dello Stato membro di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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