Art. 32
Obiettivi e condizioni per l'inserimento delle segnalazioni
In vigore dal 28 nov 2018
Obiettivi e condizioni per l'inserimento delle segnalazioni
1. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro segnalante, sono inserite nel SIS segnalazioni sulle seguenti categorie di persone:
a)
persone scomparse che devono essere poste sotto protezione:
i)
ai fini della loro tutela;
ii)
per prevenire una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica;
b)
persone scomparse che non devono essere poste sotto protezione;
c)
minori a rischio di sottrazione da parte di un genitore, un familiare o un tutore a cui deve essere impedito di viaggiare;
d)
minori a cui deve essere impedito di viaggiare a causa di un rischio concreto ed evidente che siano fatti uscire dal territorio di uno Stato membro o che lo lascino e che
i)
diventino vittime della tratta di esseri umani, di matrimonio forzato, di mutilazione genitale femminile o di altre forme di violenza di genere;
ii)
diventino vittime dei reati di terrorismo o vi siano coinvolti; oppure
iii)
siano reclutati o arruolati in gruppi armati, ovvero costretti a partecipare attivamente ad ostilità;
e)
persone vulnerabili maggiorenni e a cui deve essere impedito di viaggiare ai fini della loro tutela, a causa di un rischio concreto ed evidente che siano fatti uscire dal territorio di uno Stato membro o che lo lascino e che diventino vittime della tratta di esseri umani o di violenza di genere.
2. Il paragrafo 1, lettera a), si applica specialmente ai minori e a persone che devono essere istituzionalizzate per decisione di un'autorità competente.
3. La segnalazione di un minore di cui al paragrafo 1, lettera c), è inserita in seguito a una decisione delle autorità competenti, incluse le autorità giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di responsabilità genitoriale, in caso di rischio concreto ed evidente che il minore possa essere fatto uscire in modo illecito e imminente dallo Stato membro in cui hanno sede le autorità competenti.
4. Le segnalazioni relative alle persone di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), sono inserite in seguito a una decisione delle autorità competenti, incluse le autorità giudiziarie.
5. Lo Stato membro segnalante riesamina periodicamente la necessità di mantenere le segnalazioni di cui al paragrafo 1, lettere c), d) ed e), del presente articolo in conformità dell', paragrafo 4.
6. Lo Stato membro segnalante assicura che:
a)
i dati che esso inserisce nel SIS indichino in quale delle categorie di cui al paragrafo 1 rientra la persona interessata dalla segnalazione;
b)
i dati che esso inserisce nel SIS indichino il tipo di caso interessato, qualora sia noto; e
c)
per quanto riguarda le segnalazioni inserite a norma del paragrafo 1, lettere c), d) ed e), il proprio ufficio SIRENE abbia tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione al momento della creazione della segnalazione.
7. Quattro mesi prima che il minore oggetto di segnalazione ai sensi del presente articolo raggiunga la maggiore età conformemente al diritto nazionale dello Stato membro segnalante, il CS-SIS comunica automaticamente allo Stato membro segnalante che la ragione della richiesta e l'azione da intraprendere devono essere aggiornate o che la segnalazione dev'essere cancellata.
8. Qualora esistano indizi concreti che gli oggetti di cui all', paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g), h) e k) siano collegati a una persona oggetto di segnalazione a norma del paragrafo 1 del presente articolo, possono essere inserite segnalazioni di tali oggetti per localizzare la persona. In tali casi la segnalazione della persona e la segnalazione dell'oggetto sono connesse in conformità dell'.
9. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme relative alla categorizzazione dei tipi di casi e all'inserimento dei dati di cui al paragrafo 6. I tipi di casi di minori scomparsi includono, tra l'altro, i minori fuggiti da casa, i minori non accompagnati nel contesto della migrazione e i minori a rischio di sottrazione da parte di un genitore.
La Commissione adotta altresì atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare le norme tecniche necessarie per l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati di cui al paragrafo 8.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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