Art. 63
Connessioni fra segnalazioni
In vigore dal 28 nov 2018
Connessioni fra segnalazioni
1. Uno Stato membro può creare una connessione tra segnalazioni che introduce nel SIS. Effetto della connessione è instaurare un nesso fra due o più segnalazioni.
2. La creazione di una connessione non incide sulla specifica azione da intraprendere sulla base di ciascuna segnalazione interconnessa né sul rispettivo periodo di riesame.
3. La creazione di una connessione non incide sui diritti di accesso previsti dal presente regolamento. Le autorità che non hanno diritto di accesso a talune categorie di segnalazioni non sono in grado di visualizzare la connessione a una segnalazione cui non hanno accesso.
4. Uno Stato membro crea una connessione tra segnalazioni solo se sussiste un'esigenza operativa.
5. Qualora uno Stato membro ritenga che la creazione di una connessione tra segnalazioni da parte di un altro Stato membro sia incompatibile con il suo diritto nazionale o i suoi obblighi internazionali, può adottare le necessarie disposizioni affinché non sia possibile accedere alla connessione dal suo territorio nazionale o per le sue autorità dislocate al di fuori del suo territorio.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire e sviluppare le norme tecniche necessarie per la connessione tra segnalazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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