Art. 61

Distinzione tra persone con caratteristiche simili

In vigore dal 28 nov 2018
Distinzione tra persone con caratteristiche simili 1.   Quando, inserendo una nuova segnalazione, risulta evidente che nel SIS è già presente una segnalazione relativa a una persona che possiede la stessa descrizione dell'identità, l'ufficio SIRENE si mette in contatto entro dodici ore con lo Stato membro segnalante, tramite lo scambio di informazioni supplementari, allo scopo di verificare se la segnalazione riguardi o meno la stessa persona. 2.   Se da tale controllo incrociato risulta che la persona oggetto di una nuova segnalazione e quella oggetto di una segnalazione già inserita nel SIS sono effettivamente la stessa persona, l'ufficio SIRENE applica la procedura per l'inserimento di segnalazioni multiple di cui all'. 3.   Qualora la verifica del controllo incrociato stabilisca che si tratta di due persone diverse, l'ufficio SIRENE convalida la richiesta di inserimento della seconda segnalazione aggiungendo i dati necessari per evitare errori di identificazione.
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