Art. 59

Qualità dei dati nel SIS

In vigore dal 28 nov 2018
Qualità dei dati nel SIS 1.   Lo Stato membro segnalante è responsabile dell'esattezza, dell'attualità e della liceità dell'inserimento e della conservazione dei dati e nel SIS. 2.   Qualora uno Stato membro segnalante riceva pertinenti dati complementari o modificati di cui all', paragrafo 3, esso completa o modifica senza indugio la segnalazione. 3.   Solo lo Stato membro segnalante è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito nel SIS. 4.   Qualora uno Stato membro diverso dallo Stato membro segnalante disponga di pertinenti dati complementari o modificati di cui all', paragrafo 3, esso li trasmette senza indugio, tramite lo scambio di informazioni supplementari, allo Stato membro segnalante per consentirgli di completare o modificare la segnalazione. Se i dati complementari o modificati riguardano le persone, essi sono trasmessi solo se l'identità della persona è accertata. 5.   Se uno Stato membro diverso dallo Stato membro segnalante è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa al più presto, tramite lo scambio di informazioni supplementari ed entro due giorni lavorativi dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro segnalante. Lo Stato membro segnalante verifica l'informazione e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio i dati in questione. 6.   Se, entro due mesi dal momento in cui sono emersi gli elementi ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, gli Stati membri non giungono a un accordo, lo Stato membro che non ha inserito la segnalazione sottopone la questione alle autorità nazionali di controllo interessate e al Garante europeo della protezione dei dati affinché prendano una decisione mediante cooperazione in conformità dell'. 7.   Gli Stati membri si scambiano informazioni supplementari nei casi in cui una persona presenta un reclamo nel quale fa valere di non essere la persona oggetto della segnalazione. Se dalla verifica risulta che la persona oggetto della segnalazione non è il reclamante, il reclamante è informato delle disposizioni dell' e del suo diritto di ricorso di cui all', paragrafo 1.
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