Art. 71

Cooperazione tra le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 28 nov 2018
Cooperazione tra le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati 1.   Le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nel quadro delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato del SIS. 2.   Se necessario le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento e di altri atti giuridici dell'Unione applicabili, studiano i problemi emersi nell'esercizio di un controllo indipendente o nell'esercizio dei diritti degli interessati, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati. 3.   Ai fini di cui al paragrafo 2, le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati si incontrano almeno due volte l'anno nell'ambito del comitato europeo per la protezione dei dati. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a carico del comitato europeo per la protezione dei dati. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario. 4.   Ogni anno il comitato europeo per la protezione dei dati trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione congiunta sulle attività inerenti al controllo coordinato.
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