Art. 69

Controllo dell'N.SIS

In vigore dal 28 nov 2018
Controllo dell'N.SIS 1.   Ogni Stato membro garantisce che le autorità di controllo indipendenti in esso designate e investite dei poteri di cui al capo VI del regolamento (UE) 2016/679 o al capo VI della direttiva (UE) 2016/680 controllino la liceità del trattamento dei dati personali nel SIS nel territorio di appartenenza e della loro trasmissione da detto territorio, nonché lo scambio e il successivo trattamento di informazioni supplementari nel territorio di appartenenza. 2.   Le autorità di controllo provvedono affinché sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati nel rispettivo N.SIS, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Il controllo è svolto dalle autorità di controllo oppure da queste commissionato direttamente a un revisore per la protezione di dati indipendente. Le autorità di controllo mantengono in qualsiasi momento il controllo sul revisore indipendente e la responsabilità del suo operato. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità di controllo dispongano delle risorse sufficienti per assolvere i compiti ad esse assegnati a norma del presente regolamento e possano avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di dati biometrici.
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