Art. 67
Diritto di accesso, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente
In vigore dal 28 nov 2018
Diritto di accesso, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente
1. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli del regolamento (UE) 2016/679 e agli , paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/680.
2. Uno Stato membro diverso dallo Stato membro segnalante può fornire a un interessato informazioni sui dati trattati, e che sono dati personali dell'interessato, soltanto se dà prima la possibilità allo Stato membro segnalante di prendere posizione. Alla comunicazione tra tali Stati membri si provvede tramite scambio di informazioni supplementari.
3. Gli Stati membri possono decidere di non fornire informazioni all'interessato, in tutto o in parte, in conformità del diritto nazionale, nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato al fine di:
a)
non ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
b)
non compromettere la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
c)
proteggere la sicurezza pubblica;
d)
proteggere la sicurezza nazionale; oppure
e)
proteggere i diritti e le libertà altrui.
Nei casi di cui al primo comma, lo Stato membro informa l'interessato, senza ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso e dei motivi del rifiuto o della limitazione. Dette informazioni possono essere omesse qualora la loro comunicazione rischi di compromettere una delle finalità di cui al primo comma, lettere da a) a e). Lo Stato membro informa l'interessato della possibilità di proporre un reclamo dinanzi a un'autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale.
Lo Stato membro fornisce i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione di non fornire le informazioni all'interessato. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità di controllo.
In tali casi, l'interessato deve poter esercitare i propri diritti anche tramite le autorità di controllo competenti.
4. In seguito a una richiesta di accesso, rettifica o cancellazione, lo Stato membro informa l'interessato non appena possibile e comunque entro i termini di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del seguito dato all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
Storico versioni
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