Art. 14

Formazione del personale

In vigore dal 28 nov 2018
Formazione del personale 1.   Prima di essere autorizzato a trattare dati conservati nel SIS e periodicamente dopo che è stato accordato l'accesso ai dati SIS, il personale delle autorità con diritto di accesso al SIS riceve una formazione adeguata sulla sicurezza dei dati, sui diritti fondamentali, comprese le norme sulla protezione dei dati, nonché sulle procedure di trattamento dei dati previste nel manuale SIRENE. Il personale è informato delle disposizioni relative ai reati e alle sanzioni pertinenti, comprese quelle stabilite all'. 2.   Gli Stati membri dispongono di un programma nazionale di formazione sul SIS che comprende una formazione per gli utenti finali e per il personale degli uffici SIRENE. Tale programma di formazione può rientrare in un programma di formazione generale a livello nazionale comprendente la formazione in altri settori pertinenti. 3.   Almeno una volta l'anno sono organizzati corsi comuni di formazione a livello dell'Unione per rafforzare la cooperazione tra gli uffici SIRENE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1862:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo