Art. 66
Legislazione applicabile
In vigore dal 28 nov 2018
Legislazione applicabile
1. Il regolamento (UE) 2018/1725 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell' eu-LISA, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di Eurojust in conformità del presente regolamento. Il regolamento (UE) 2016/794 si applica al trattamento dei dati personali da parte di Europol in conformità del presente regolamento.
2. La direttiva (UE) 2016/680 si applica al trattamento dei dati personali in conformità del presente regolamento da parte delle autorità nazionali competenti e dei servizi ai fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, comprese la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.
3. Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali in conformità del presente regolamento da parte delle autorità nazionali competenti e dei servizi, a eccezione del trattamento a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, comprese la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1862:oj#art-66