Art. 64
Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari
In vigore dal 28 nov 2018
Finalità e termini di conservazione delle informazioni supplementari
1. Gli Stati membri conservano un riferimento alle decisioni che danno origine a una segnalazione presso l'ufficio SIRENE, a sostegno dello scambio di informazioni supplementari.
2. I dati personali archiviati dall'ufficio SIRENE in seguito allo scambio di informazioni sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso cancellati entro un anno dalla cancellazione della relativa segnalazione dal SIS.
3. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto dello Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi a una determinata segnalazione da esso inserita o a una segnalazione in collegamento con la quale è stata eseguita un'azione nel suo territorio. Il periodo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è disciplinato dal diritto nazionale.
Storico versioni
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